Art. 8
In vigore dal 3 lug 1977
Il consiglio giudiziario coordina il tirocinio, forma per ciascun uditore un fascicolo nel quale include il piano di tirocinio e le relazioni dei magistrati ai quali i singoli uditori sono stati affidati presso gli uffici giudiziari; redige la relazione sul conferimento delle funzioni; provvede all'attuazione di quanto occorra per il più efficace svolgimento del tirocinio, organizzando anche incontri di studi secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-8