Art. 10

In vigore dal 3 lug 1977
Al termine del tirocinio, il magistrato collaboratore del consiglio giudiziario, cui l'uditore è stato affidato, redige la relazione sulla base della quale il consiglio giudiziario esprime il parere di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. Tale relazione e il parere del consiglio giudiziario vengono trasmessi unitamente al fascicolo dell'uditore al Consiglio superiore della magistratura e comunicati all'uditore giudiziario il quale ha facoltà di formulare proprie osservazioni: queste vanno allegate al fascicolo. La commissione speciale, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine all'idoneità per il conferimento delle funzioni giurisdizionali. Il Consiglio superiore della magistratura, udita la relazione della commissione ed esaminati, se del caso, i fascicoli degli uditori conferisce agli stessi le funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, salvo che non ritenga di disporre che egli prosegua il tirocinio con le modalità di cui ai precedenti articoli per uno o più periodi di sei mesi fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-10

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Art. 10 Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari. | Portale Normativo