Art. 9

In vigore dal 3 lug 1977
Durante il tirocinio la commissione speciale per gli uditori giudiziari, anche attraverso visite nei distretti previamente deliberate dal Consiglio superiore della magistratura: a) vigila sulla attuazione delle direttive emanate dal Consiglio; b) coordina il tirocinio presso i diversi distretti anche per assicurarne la uniformità nelle linee generali. La commissione riferisce periodicamente al Consiglio dell'attività svolta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-9

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