Art. 11

In vigore dal 3 lug 1977
L'individuazione dell'ufficio presso il quale l'uditore è destinato per l'esercizio delle funzioni avviene secondo criteri predeterminati da parte del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della commissione competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-11

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Art. 11 Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari. | Portale Normativo