Art. 13

In vigore dal 3 lug 1977
Durante il periodo di tirocinio e prima del conferimento delle funzioni, il Consiglio, su proposta della commissione speciale, può disporre che gli uditori partecipino, in Roma, ad attività seminariali destinate alla trattazione di tematiche, anche di carattere tecnico, legate alla loro formazione professionale, dando particolare rilievo alla verifica pratica delle conoscenze teoriche acquisite. Per tali attività la commissione uditori è delegata dal Consiglio all'organizzazione prevista dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari. | Portale Normativo