Art. 13
In vigore dal 3 lug 1977
Durante il periodo di tirocinio e prima del conferimento delle funzioni, il Consiglio, su proposta della commissione speciale, può disporre che gli uditori partecipino, in Roma, ad attività seminariali destinate alla trattazione di tematiche, anche di carattere tecnico, legate alla loro formazione professionale, dando particolare rilievo alla verifica pratica delle conoscenze teoriche acquisite.
Per tali attività la commissione uditori è delegata dal Consiglio all'organizzazione prevista dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-13