Art. 14

In vigore dal 3 lug 1977
Le presenti norme sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto i del Presidente della Repubblica 18 novembre 1975, n. 620, e si applicano agli uditori nominati successivamente al 1 maggio 1977. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 1977 LEONE BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 16
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari. | Portale Normativo