Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 lug 1977
Il consiglio giudiziario per l'organizzazione del tirocinio si avvale della collaborazione di magistrati dotati di particolare preparazione teorica e pratica e di spiccate attitudini didattiche e capacità organizzative, prescelti tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-4