Art. 1
1 / 14In vigore dal 3 lug 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario:
Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579;
Vista la tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303;
Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 12 maggio 1977;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
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Con il decreto di nomina l'uditore giudiziario è addetto per lo svolgimento del tirocinio al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-1