Art. 2
2 / 14In vigore dal 3 lug 1977
Durante il tirocinio gli uditori giudiziari prendono conoscenza dei diversi settori dell'amministrazione della giustizia e, per approfondire la loro preparazione teorica e pratica, partecipano anche a incontri di studio articolati in conferenze, dibattiti, corsi di perfezionamento e specializzazione, frequenza di pubblici uffici ed istituti, nonché altre attività ritenute necessarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-23;315#art-2