DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 61·28 marzo 1975
Norme in materia di tariffe telefoniche.
Vigente dal 28 marzo 1975 27 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in mate
Art. 2Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito co
Art. 3Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di rag
Art. 4Oltre ai canoni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è dovuto dall'abbonato per ogni appar
Art. 5Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sa
Art. 6Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.
Art. 7Per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia
Art. 8Per i seguenti tipi di impianto supplementare installati dalla società concessionaria sono
Art. 9Per gli impianti supplementari di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori
Art. 10Ogni conversazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata
Art. 11La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stess
Art. 12Salvo quanto previsto nei successivi articoli 13, 14, 15 e 16, a ciascuna comunicazione in
Art. 13Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle
Art. 14Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle
Art. 15Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una q