Art. 15
In vigore dal 12 apr 1975
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 200, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:
Comunicazioni interurbane settoriali.............. L. 30 Altre comunicazioni interurbane:
fino a 15 km.......................... L. 50 da oltre 15 fino a 30 km................... L. 100 da oltre 30 fino a 60 km................... L. 175 da oltre 60 fino a 120 km................... L. 250 da oltre 120 fino a 240 km.................. L. 325 oltre 240 km......................... L. 400
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-15