Art. 12

In vigore dal 12 apr 1975
Salvo quanto previsto nei successivi , a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente: Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Comunicazioni interurbane settoriali 1 140 Altre comunicazioni interurbane: fino a 15 km. 1 70 da oltre 15 fino a 30 km 1 37,5 da oltre 30 fino a 60 km 1 20 da oltre 60 fino a 120 km 1 15 da oltre 120 fino a 240 km 1 12 oltre 240 km. 1 10,5 Il valore di ciascun impulso e fissato in L. 37.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-12

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