Art. 12
In vigore dal 12 apr 1975
Salvo quanto previsto nei successivi , a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:
Numero Ritmo
di impulsi degli impulsi
alla risposta durante la
dell'utente comunicazione
chiamato (secondi)
Comunicazioni interurbane settoriali 1 140
Altre comunicazioni interurbane:
fino a 15 km. 1 70
da oltre 15 fino a 30 km 1 37,5
da oltre 30 fino a 60 km 1 20
da oltre 60 fino a 120 km 1 15
da oltre 120 fino a 240 km 1 12
oltre 240 km. 1 10,5
Il valore di ciascun impulso e fissato in L. 37.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-12