Art. 16
In vigore dal 12 apr 1975
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice, escluse quelle settoriali, effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle 12,30 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 100, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:
fino a 15 km.......................... L. 25 da oltre 15 fino a 30 km.................... L. 50 da oltre 30 fino a 60 km.................... L. 85 da oltre 60 fino a 120 km................... L. 125 da oltre 120 fino a 240 km.................. L. 160 oltre 240 km......................... L. 200
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-16