Art. 14
In vigore dal 12 apr 1975
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:
Numero Ritmo
di impulsi degli impulsi
alla risposta durante la
dell'utente comunicazione
chiamato (secondi)
fino a 15 km. 1 45
da oltre 15 fino a 30 km 1 25
da oltre 30 fino a 60 km 1 15
da oltre 60 fino a 120 km 1 12
da oltre 120 fino a 240 km 1 9
oltre 240 km. 1 8
Il valore di ciascun impulso e fissato in L. 37.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-14