Art. 19

In vigore dal 12 apr 1975
Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perché, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuto un importo pari a L. 200. Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere un importo pari a L. 200.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-19

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