Art. 23

In vigore dal 12 apr 1975
La sopratassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20; essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali. Detta sopratassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-23

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