Art. 23
23 / 27In vigore dal 12 apr 1975
La sopratassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20; essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.
Detta sopratassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-23