Art. 27
In vigore dal 12 apr 1975
Salvo quanto previsto nel successivo comma, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 aprile 1975.
Le tariffe di cui algi , primo comma, 12, 13 e 14 entrano in vigore al momento dell'avvenuta modifica degli impianti; fino a tale data rimangono in vigore le tariffe vigenti il 31 marzo 1975.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1975
LEONE
Moro - Orlando - Colombo
Visto, il Guardasigilli: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 32
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-27