Art. 27

In vigore dal 12 apr 1975
Salvo quanto previsto nel successivo comma, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 aprile 1975. Le tariffe di cui algi , primo comma, 12, 13 e 14 entrano in vigore al momento dell'avvenuta modifica degli impianti; fino a tale data rimangono in vigore le tariffe vigenti il 31 marzo 1975. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1975 LEONE Moro - Orlando - Colombo Visto, il Guardasigilli: Reale Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 32
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-27

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