Art. 10
In vigore dal 12 apr 1975
Ogni conversazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 37, corrispondenti ad uno scatto di contatore.
La tariffa per una conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 50, IVA compresa.
Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo o secondo, la quota fissa di L. 200.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-10