Art. 6
In vigore dal 12 apr 1975
Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-6