Art. 4

In vigore dal 12 apr 1975
Oltre ai canoni di cui ai precedenti , è dovuto dall'abbonato per ogni apparecchio principale un importo trimestrale corrispondente ai seguenti scatti di contatore: Categoria A.......................... n. 300 Categoria B simplex...................... n. 200 Categoria B duplex...................... n. 150 Categoria C.......................... n. 450 Gli scatti relativi a ciascun apparecchio principale cumulativamente per comunicazioni urbane, in teleselezione e per gli altri servizi, sono computati in sede di elaborazione trimestrale della bolletta, solo per la parte eccedente gli scatti di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-4

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Art. 4 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo