Art. 7

In vigore dal 12 apr 1975
Per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura: Categorie A e B........................ L. 800 Categoria C......................... L. 1.000 Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è ridotto del 20%. Il canone trimestrale di abbonamento per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 300. Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-7

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