Art. 7
In vigore dal 12 apr 1975
Per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:
Categorie A e B........................ L. 800 Categoria C......................... L. 1.000
Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è ridotto del 20%.
Il canone trimestrale di abbonamento per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 300.
Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-7