Art. 9

In vigore dal 12 apr 1975
Per gli impianti supplementari di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per gli impianti di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente , i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente: a) impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio.................... L. 3.200 b) impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio.................... L. 1.900 c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni entranti e uscenti, richiamata, trasferta, inoltro, rinvio a operatrice, servizio notte e blocco alla teleselezione: per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati................... L. 3.200 per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati................... L. 2.700 d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, documentazione del traffico, selezione abbreviata, ecc.): per ogni apparecchio..................... L. 600 e) derivazione interna semplice (escluso il commutatore).. L. 1.800 f) soneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno. .......................... L. 450 g) presa a spina supplementare................ L. 650 h) apparecchio oltre il primo su impianto a spina...... L. 1.000 i) supplemento per apparecchio con tastiera.......... L. 500 1) apparecchio da tavolo di tipo normale........... L. 400 m) dispositivo speciale installato sulla linea urbana o su linea derivata da impianto supplementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.)................ L. 4.000 Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.000 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-9

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