Art. 13
In vigore dal 12 apr 1975
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle 12,30 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:
Numero Ritmo
di impulsi degli impulsi
alla risposta durante la
dell'utente comunicazione
chiamato (secondi)
fino a 15 km. 1 140
da oltre 15 fino a 30 km 1 75
da oltre 30 fino a 60 km 1 40
da oltre 60 fino a 120 km 1 30
da oltre 120 fino a 240 km 1 24
oltre 240 km. 1 21
Il valore di ciascun impulso e fissato in L. 37.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-13