Art. 13

In vigore dal 12 apr 1975
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle 12,30 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente: Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) fino a 15 km. 1 140 da oltre 15 fino a 30 km 1 75 da oltre 30 fino a 60 km 1 40 da oltre 60 fino a 120 km 1 30 da oltre 120 fino a 240 km 1 24 oltre 240 km. 1 21 Il valore di ciascun impulso e fissato in L. 37.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-13

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