Art. 1

In vigore dal 12 apr 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche; Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 30 settembre 1972; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 febbraio 1975; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 7/1975 del 27 marzo 1975; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi: 1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati; 2° gruppo: reti fino a 500 abbonati. Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate: categoria A - Abbonamenti ad uso di: a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime; b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato; c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali; d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti. Categoria B - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale. Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-1

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