Art. 21
In vigore dal 12 apr 1975
Per le richieste di conversazioni presso i posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 12,30 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, la quota fissa dovuta dall'utente nei casi previsti dai precedenti , terzo comma, 19 e 20 è stabilita nella misura di L. 100 ferma restando, ove prevista, la corresponsione per intero della tassa di recapito dell'avviso per espresso, prevista dall' del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-21