DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1099·27 ottobre 1969
Regolamento sulle concessioni di viaggio a tariffa ridotta per i giornalisti.
Vigente dal 31 gennaio 1970 11 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 2I giornalisti italiani, professionisti, pubblicisti e praticanti, debbono presentare doman
Art. 3Le domande dei giornalisti stranieri indicati al terzo comma dell'art. 1, con le notizie e
Art. 4Sono rilasciati annualmente ai giornalisti italiani: a) se professionisti, un libretto con
Art. 5Per i corrispondenti, residenti in Italia, dei principali giornali esteri, la concessione
Art. 6I familiari dei giornalisti italiani e stranieri che possono fruire dei biglietti per viag
Art. 7Per l'acquisto del biglietto a tariffa ridotta, il giornalista titolare della concessione
Art. 8I giornalisti che abbiano dovuto interrompere la propria attività professionale conservano
Art. 9L'Ordine dei giornalisti provvederà a rimborsare annualmente, direttamente o per il tramit
Art. 10Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme di cui all
Art. 11Sono abrogati il regio decreto 11 maggio 1931, n. 1523 e il decreto luogotenenziale 10 mag