Art. 5
In vigore dal 15 feb 1970
Per i corrispondenti, residenti in Italia, dei principali giornali esteri, la concessione è ammessa nella misura di ventiquattro o otto scontrini all'anno, secondo che trattasi di professionisti o pubblicisti, con la stessa validità ed alle stesse condizioni stabilite per i giornalisti italiani; a ciascun familiare avente titolo può essere rilasciato un libretto valido per l'acquisto di quattro biglietti di corsa semplice con la riduzione del 50% sul prezzo di tariffa ordinaria.
Ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che risiedano all'estero e che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva o principale, abituale e retribuita, possono essere concessi annualmente otto scontrini per l'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta del 70% e, a ciascun familiare avente titolo, può essere rilasciato un libretto valido per l'acquisto di due biglietti di corsa semplice con la riduzione del 50% sul prezzo di tariffa ordinaria.
Qualora i giornalisti stranieri, non intendendo fruire di tutte le concessioni ammesse per legge, si limitino a chiedere la facilitazione per uno o più viaggi, possono ottenere, in luogo del libretto a scontrini, uno o più scontrini per l'acquisto di biglietti con la stessa riduzione del 70%.
Il libretto degli scontrini può essere utilizzato soltanto se presentato unitamente ad una tessera personale di riconoscimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-5