Art. 2
In vigore dal 15 feb 1970
I giornalisti italiani, professionisti, pubblicisti e praticanti, debbono presentare domanda in carta legale, per le concessioni, ai consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti o ad altro ente a ciò debitamente delegato dall'Ordine medesimo.
In questo caso la documentazione esibita dagli interessati deve essere sottoposta all'approvazione dei consigli regionali o interregionali dell'Ordine, i quali debbono attestare la regolare posizione del richiedente in seno all'albo, mediante l'inserimento nel fascicolo di apposito certificato che costituisce, pertanto, documento indispensabile per l'accoglimento della richiesta da parte della direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Il certificato dell'Ordine allegato alla domanda deve essere in ogni caso di data non anteriore a 15 giorni da quella dell'invio della domanda stessa alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.
I consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti o l'ente delegato curano l'inoltro della documentazione alla direzione generale delle ferrovie dello Stato ed il simultaneo invio di copia dei nominativi al consiglio nazionale dell'Ordine.
La direzione generale delle ferrovie dello Stato invia gli scontrini, per l'inoltro agli interessati, al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per i richiedenti che si sono rivolti agli organi dell'Ordine, o all'ente delegato, per coloro che hanno avanzato la richiesta per il tramite dell'ente stesso e può consegnargli, nei casi di comprovata urgenza, direttamente agli interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-2