Art. 7
In vigore dal 15 feb 1970
Per l'acquisto del biglietto a tariffa ridotta, il giornalista titolare della concessione deve presentare alla biglietteria lo scontrino con l'indicazione, nella matrice e nel tagliando, della classe di viaggio, del percorso e della data di acquisto; deve, altresì apporre la propria firma in calce al tagliando medesimo.
Gli scontrini dei giornalisti e quelli delle persone di famiglia di cui all' danno titolo all'acquisto di biglietti per la via chilometricamente più breve o per le deviazioni ammesse per i viaggiatori ordinari.
Gli scontrini rilasciati ai giornalisti in base all', possono essere utilizzati fino alla data improrogabile del 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione.
I biglietti acquistati dai giornalisti in base a tali scontrini hanno la validità di venti giorni e scadono alla mezzanotte del ventesimo giorno da quello del rilascio, esso compreso; quelli dei familiari, invece, hanno la normale validità prevista per i biglietti dei viaggiatori ordinari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-7