Art. 8
In vigore dal 15 feb 1970
I giornalisti che abbiano dovuto interrompere la propria attività professionale conservano, salvo diversa decisione dei competenti consigli regionali o interregionali, il titolo alle concessioni per l'anno nel quale esse sono state emesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-8