Art. 6

In vigore dal 15 feb 1970
I familiari dei giornalisti italiani e stranieri che possono fruire dei biglietti per viaggi di corsa semplice previsti dalla legge 9 aprile 1931, n. 406, con la riduzione del 50%, sono i seguenti: a) moglie; b) figli celibi fino ai 25 anni; c) figlie nubili o vedove, purchè queste ultime siano conviventi con il giornalista e a suo carico; d) genitori del giornalista se conviventi; e) due persone di servizio al massimo; f) fratelli minorenni e sorelle nubili di giornalisti non ammogliati, con lui conviventi e a suo carico. I giornalisti italiani e stranieri ammessi alle concessioni, per ottenere quelle a favore dei membri della famiglia sopra specificati, debbono farne richiesta alla direzione generale delle ferrovie dello Stato allegando, gli italiani, lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza e, gli stranieri, una dichiarazione sostitutiva convalidata dall'autorità consolare. I familiari dei giornalisti possono acquistare alle biglietterie di stazione sia biglietti di 1ª che di 2ª classe in appoggio al libretto concessionale ad essi intestato. Le persone di servizio viaggianti isolatamente debbono acquistarli, invece, esclusivamente per la 2ª classe. Il biglietto a riduzione acquistato non è valido se non presentato insieme al libretto cui si riferisce e ad un documento legale d'identità personale, recante la fotografia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-6

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