Art. 10
In vigore dal 15 feb 1970
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme di cui alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle F.S.", nonché le "Disposizioni generali" contenute nelle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle F.S.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-10