Art. 10

In vigore dal 15 feb 1970
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme di cui alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle F.S.", nonché le "Disposizioni generali" contenute nelle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle F.S.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo