Art. 9
In vigore dal 15 feb 1970
L'Ordine dei giornalisti provvederà a rimborsare annualmente, direttamente o per il tramite di altro ente a ciò delegato dall'Ordine stesso, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato tutte le spese inerenti la gestione relativa al rilascio dei libretti e degli scontrini emessi in favore dei giornalisti e dei loro familiari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-9