Art. 4

In vigore dal 15 feb 1970
Sono rilasciati annualmente ai giornalisti italiani: a) se professionisti, un libretto contenente ventiquattro scontrini per viaggi di corsa semplice; b) se pubblicisti, o praticanti, un libretto contenente otto scontrini per viaggi di corsa semplice. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ha facoltà di accordare in via eccezionale ai giornalisti italiani - solo se professionisti e quando abbiano già utilizzato i ventiquattro scontrini di cui al punto a) - un supplemento di scontrini, fino al numero massimo di otto, per viaggi di corsa semplice. Ciascuno scontrino dà diritto ad acquistare un biglietto di corsa semplice, per la classe prescelta, con la riduzione del 70% sul corrispondente prezzo della tariffa ordinaria. Il libretto degli scontrini può essere utilizzato soltanto se presentato unitamente alla tessera di riconoscimento per giornalisti. A ciascun familiare avente titolo può essere rilasciato un libretto valido per l'acquisto di quattro biglietti di corsa semplice con la riduzione del 50% sul prezzo di tariffa ordinaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento sulle concessioni di viaggio a tariffa ridotta per i giornalisti. — Testo vigente | Portale Normativo