Art. 3

In vigore dal 15 feb 1970
Le domande dei giornalisti stranieri indicati al terzo comma dell', con le notizie e i documenti giustificativi, debbono essere inoltrate alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, cui compete di esaminare, ed istruire le domande stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-3

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