Art. 1
In vigore dal 15 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 aprile 1931, n. 406;
Visto il regio decreto 11 maggio 1931, n. 1523;
Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 279;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
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La concessione degli scontrini per l'acquisto a tariffa ridotta di biglietti di viaggio di corsa semplice, di cui all'articolo unico della legge 9 aprile 1931, n. 406, è accordata ai giornalisti italiani, professionisti e pubblicisti, regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo di cui all' della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
La concessione è altresì accordata ai praticanti regolarmente iscritti nei registri dell'Ordine secondo quanto previsto dall'art. 33 e seguenti della anzidetta legge n. 69/1963.
La concessione è inoltre accordata ai giornalisti stranieri di cui all'articolo unico della citata legge n. 406 del 1931.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-27;1099#art-1