DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 967·19 febbraio 1956
Riordinamento degli Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia.
Vigente dal 31 agosto 1956 9 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 2Ciascun Istituto comprende, oltre ad un corso quinquennale ad ordinamento ordinario per la
Art. 3Le materie di insegnamento sono quelle previste dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, c
Art. 4I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, per gli is
Art. 5Al termine dei corsi predetti gli alunni sostengono gli esami di abilitazione tecnica e co
Art. 6Tutti gli alunni dell'Istituto sono tenuti a versare un contributo annuo per le esercitazi
Art. 7I posti di ruolo del personale dei suddetti Istituti e quelli da ricoprire per incarico so
Art. 8I contributi a carico dello Stato per gli Istituti di cui ai precedenti articoli sono stab
Art. 9Per tutto quanto non è specificato nel presente decreto continueranno ad applicarsi le dis