Art. 5

In vigore dal 15 set 1956
Al termine dei corsi predetti gli alunni sostengono gli esami di abilitazione tecnica e conseguono il diploma di perito agrario o il doppio titolo di perito agrario e di perito agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia, a seconda che abbiano frequentato il corso quinquennale o sessennale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-19;967#art-5

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