Art. 2
In vigore dal 15 set 1956
Ciascun Istituto comprende, oltre ad un corso quinquennale ad ordinamento ordinario per la formazione di periti agrari, un corso sessennale per la formazione di periti agrari specializzati in viticoltura ed enologia.
Tali corsi hanno il primo triennio in comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-19;967#art-2