Art. 2

In vigore dal 15 set 1956
Ciascun Istituto comprende, oltre ad un corso quinquennale ad ordinamento ordinario per la formazione di periti agrari, un corso sessennale per la formazione di periti agrari specializzati in viticoltura ed enologia. Tali corsi hanno il primo triennio in comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-19;967#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo