Art. 3
In vigore dal 15 set 1956
Le materie di insegnamento sono quelle previste dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, con le modifiche di cui al decreto interministeriale 8 luglio 1946.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti gli orari e i programmi d'insegnamento delle dette materie e delle relative esercitazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-19;967#art-3