Art. 3

In vigore dal 15 set 1956
Le materie di insegnamento sono quelle previste dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, con le modifiche di cui al decreto interministeriale 8 luglio 1946. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti gli orari e i programmi d'insegnamento delle dette materie e delle relative esercitazioni.
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Art. 3 Riordinamento degli Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia. — Testo vigente | Portale Normativo