Art. 8

In vigore dal 15 set 1956
I contributi a carico dello Stato per gli Istituti di cui ai precedenti articoli sono stabiliti nella misura, indicata nella tabella F, allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Alla maggiore spesa sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.
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