Art. 6

In vigore dal 15 set 1956
Tutti gli alunni dell'Istituto sono tenuti a versare un contributo annuo per le esercitazioni pratiche e un deposito di garanzia per eventuali danni nella misura che verrà annualmente fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-19;967#art-6

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Art. 6 Riordinamento degli Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia. — Testo vigente | Portale Normativo