Art. 1
In vigore dal 15 set 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia già in atto, per esigenze di servizio, dal 1 ottobre 1950;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1950 l'Istituto tecnico agrario statale di Alba, istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2148, integrato dal regio decreto 4 agosto 1934, n. 1555; gli Istituti tecnici agrari statali di Avellino, Catania, Conegliano, istituiti, rispettivamente, con regi decreti 31 agosto 1933, numeri 2150, 2153, 2156; l'Istituto tecnico agrario statale di Marsala, istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2161, e con decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 656, sono organizzati in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto ed assumono la denominazione di "Istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia".
Essi hanno lo scopo di preparare tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-19;967#art-1