Art. 9

In vigore dal 15 set 1956
Per tutto quanto non è specificato nel presente decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni e le norme contenute nei regi decreti di istituzione di cui al precedente . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 1956 GRONCHI ROSSI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 58. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-19;967#art-9

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