Art. 7

In vigore dal 15 set 1956
I posti di ruolo del personale dei suddetti Istituti e quelli da ricoprire per incarico sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, allegate al presente decreto, viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministero per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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