Art. 1

In vigore dal 26 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967, relativo al riordinamento degli Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con cui vengono sostituiti gli orari e programmi di insegnamento degli Istituti tecnici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759, con cui vengono sostituiti gli orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: I raggruppamenti di materie che, a seconda delle esigenze organiche degli Istituti, possono attuarsi, a norma dell'art. 17 lettera b), della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti: 1) Istituti tecnici agrari 1) Lingua italiana - Storia Educazione civica - Geografia; 2) Lettere italiane - Storia Educazione civica; 3) Scienze naturali - Patologia vegetale - Entomologia agraria e relative esercitazioni; 4) Matematica e fisica; 5) Agronomia e coltivazioni; 6) Economia rurale - Estimo rurale ed elementi di diritto agrario - Contabilità rurale - Esercitazioni di economia, estimo e contabilità rurale; 7) Chimica generale inorganica ed organica Chimica agraria - Industrie agrarie ed esercitazioni relative; 8) Meccanica agraria - Elementi di costruzioni rurali e disegno - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria e topografia; 9) Zootecnia ed esercitazioni; 10) Disegno; 11) Lingua straniera. 2) Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia 1) Scienze naturali - Patologia vegetale e viticola - Entomologia agraria - Zimotecnia - Esercitazioni relative; 2) Economia rurale e viticola-enologia - Estimo rurale ed elementi di diritto agrario - Contabilità rurale ed enologica - Esercitazioni relative; 3) Meccanica agraria ed enologica - Elementi di costruzioni rurali ed enotecniche e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria ed enologica; 4) Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie - Chimica viticoloenologica - Esercitazioni relative; 5) Viticoltura - Enologia - Commercio e legislazione viticola-enologica. 3) Istituti tecnici nautici 1) Lingua italiana - Storia - Educazione civica; 2) Lettere italiane Storia - Educazione civica; 3) Lingua inglese; 4) Matematica; 5) Geografia - Geografia commerciale; 6) Fisica e laboratorio - Complementi di fisica; 7) Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo e relative esercitazioni - Radioelettronica ed esercitazioni; 8) Arte navale - Elementi di costruzioni navali - Elementi di teoria della nave; 9) Navigazione ed esercitazioni - Metereologia ed oceanografia ed esercitazioni; 10) Macchine, disegno di macchine ed esercitazioni - Meccanica applicata alle macchine - Elementi di macchine; 11) Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali; 12) Teoria della nave ed esercitazioni - Meccanica applicata alle costruzioni - Tecnologia meccanica; 13) Macchine; 14) Elettrotecnica; 15) Tecnologia meccanica; 16) Disegno tecnico; 17) Scienze naturali ed elementi di chimica; 18) Diritto; 19) Igiene navale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 80. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-03;508#art-1

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