Art. 1
In vigore dal 26 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967;
Veduta la legge 2 agosto 1957, n. 699;
Ritenuta l'opportunità di determinare le materie di insegnamento e di adottare nuovi orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Gli orari ed i programmi di insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia sono sostituiti, con effetto dallo anno scolastico 1963-64, dagli orari e programmi di insegnamento allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-18;1759#art-1