Art. 2

In vigore dal 26 dic 1963
Le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono quelle determinate dai programmi di cui al precedente articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 settembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 12. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-18;1759#art-2

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