DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE·n. 518·21 agosto 1945
Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.
Vigente dal 1 marzo 2022 17 articoli 9 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autor
Art. 2Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani di
Art. 3Il Ministero dell'assistenza post-bellica è incaricato di curare lo svolgimento dei lavori
Art. 4Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad
Art. 5Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di c
Art. 6Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio seno di un segretario. Per la raccolta d
Art. 7È riconosciuta la qualifica di partigiano combattente: 1) ai decorati al valore per attivi
Art. 8È riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione: 1) ai caduti in azioni
Art. 9È riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti col
Art. 10È riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie
Art. 11Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in
Art. 12Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le pro
Art. 13Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero
Art. 14Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente
Art. 15Le designazioni di cui agli articoli 1 e 2 dovranno avvenire entro 15 giorni dall'entrata
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